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Servizi legali Gerace: sindaco e assessori usurpano poteri di gestione e sprecano denaro pubblico.

19 Maggio 2015 Nessun commento

Servizi legali Comune Gerace.

La Giunta Comunale di Gerace, presieduta dal Sindaco Varacalli, persevera nell’incapacità di esercitare le funzioni d’indirizzo e di controllo politico amministrativo ed usurpa i poteri di gestione  sostituendosi alla Dirigenza degli Uffici amministrativi, con grave sperpero di denaro pubblico.

L’interrogazione a risposta scritta, presentata da me e dal Consigliere Angelo Gratteri, contesta al Sindaco Varacalli le deliberazioni di Giunta adottate dall’anno 2011 ad oggi, in violazione dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per il conferimento di singoli incarichi legali,  sottraendo tale atto di gestione al Responsabile del Settore Amministrativo.

La Giunta, inoltre, nel decidere la costituzione in giudizio dell’Ente, ha deliberato l’affidamento diretto di incarichi legali a professionisti esterni, sebbene il Comune fosse convenzionato con due Avvocati, di comprovata esperienza e competenza professionale, che garantiscono l’efficacia e l’efficienza dei “SERVIZI LEGALI” comunali, appositamente istituiti dall’anno 2013.

Peraltro, l’affidamento diretto è avvenuto, ed avviene tuttora, nel mancato rispetto dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e senza ricorrere, come era d’obbligo, all’Albo professionale degli Avvocati (schort list).

La violazione alle leggi, da parte del Sindaco e degli Assessori, assume particolare gravità per la individuazione – irresponsabile ed illegittima – del nominativo del difensore cui affidare il singolo incarico legale.

Quanto allo spreco di denaro pubblico, è sufficiente rammentare come la somma di  € 25,000,00, da liquidare quale compenso professionale per due recenti incarichi legali, avrebbe garantito l’operatività dei “SERVIZI LEGALI DEL COMUNE” da parte di un difensore per ben CINQUE anni, con tutti i vantaggi anche economici facilmente intuibili.

Per interessanti e maggiori ragguagli, rimando alla lettura dell’interrogazione.

Giuseppe Cusato

stemma

Consiglio Comunale della Città di Gerace

 

il bene in comune 10                                                                          dd

                                                                                                                                                                     Il Capogruppo                                                                                   Il Capogruppo

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

                                                                            INCARICHI LEGALI

          I sottoscritti Consiglieri Comunali Giuseppe Cusato e Angelo Gratteri, rispettivamente rappresentanti dei gruppi consiliari “Il bene in comune” e “Gerace prima di tutto”,

 

PREMESSO CHE:

 

  • La Giunta Comunale, con Deliberazione nr. 49 del 22 luglio 2013, avente oggetto “INDIRIZZI AL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO PER COSTITUZIONE UFFICIO LEGALE COMUNALE” tra l’altro, ha deciso:ß
  1. cheil patrocinio legale e la rappresentanza legale nelle controversie di cui il Comune è parte venga affidato a n. 2 professionisti esterni, esercenti l’attività di patrocinio ed assistenza legale dinnanzi a tutte le autorità giudiziarie, di comprovata professionalità ed esperienza, mediante stipula di apposita convenzione”;
  2. di “dare indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo in merito affinché proceda alla scelta dei legali tramite procedura comparativa selettiva ad evidenza pubblica”;
  3. chela durata del rapporto con il legale dovrà essere di anni due”;
  4. cheil compenso annuo onnicomprensivo, per ogni professionista, dovrà essere pari ad € 6.000,00″;
  5. didare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali al presente atto”, per la costituzione dell’Ufficio Legale Comunale;
  • con Determina nr. 311 del 17 ottobre 2013 del Responsabile dell’Unità Operativa – Settore Amministrazione e Servizi Generali:
  1. è stato approvato “ l’avviso pubblico…, la domanda di adesione…, il disciplinare d’incarico… “ per il conferimento di nr. 2 incarichi legali aventi per oggetto “la rappresentanza e difesa in giudizio in tutte le liti attive e passive, del Comune di Gerace, nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l’Ente, nelle sedi giurisdizionali competenti di fronte agli organi giurisdizionali di primo e secondo grado (Giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello, Tribunale Amministrativo Regionale, Commissioni tributarie ecc.)…”;
  2. è stato dato atto “ che la copertura finanziaria relativa al suddetto avviso sarà assunta come di seguito specificato: € 6.000,00 mediante impegno a valere sul capitolo 124 art. 1 denominato “Spese per liti, arbitraggi, transazioni, pareri legali” del redigendo bilancio di esercizio 2013; € 18.000,00 mediante prenotazione di apposito impegno di spesa nel bilancio pluriennale 2014-2015 in proporzione alla durata dell’incarico”;
  • con Determina nr. 327 del 25 novembre 2013 del Responsabile dell’Unità Operativa – Settore Amministrazione e Servizi Generali, è stata nominata “la Commissione per la valutazione delle domande pervenute in merito al bando per il conferimento di nr. 2 incarichi legali per il patrocinio e la rappresentanza legale nelle controversie giudiziali dell’Ente”;
  • con Determina nr. 333 del 28 novembre 2013 del Responsabile dell’Unità Operativa – Settore Amministrazione e Servizi Generali:
  1. è stato preso atto “del verbale della Commissione di valutazione n. 01 del 27/11/2013”;
  2. è stato preso atto “del verbale della Commissione di valutazione n. 02 del 28/11/2013”;
  3. è stata approvatala graduatoria e la conseguente aggiudicazione del servizio per il conferimento di n.2 incarichi legali per il patrocinio e la rappresentanza legale nelle controversie giudiziali dell’Ente a nr. 2 avvocati;
  • con Determina nr. 335 del 28 novembre 2013 del Responsabile dell’Unità Operativa – Settore Amministrazione e Servizi Generali:
  1. è stato approvato “lo schema di disciplinare d’ incarico relativo al conferimento di nr. 2 incarichi legali per il servizio di patrocinio e rappresentanza legale e processuale del Comune di Gerace”;
  2. stato dato atto “che successivamente si provvederà alla stipula del suddetto disciplinare con i professionisti…”;

CONSIDERATO CHE:

      la decisione di istituire l’UFFICIO LEGALE COMUNALE, adottata con deliberazione di Giunta nr. 49/2013, trae origine:

  1. dall’assenza di un’avvocatura interna all’Ente:
  2. dalla necessità di organizzare la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Ente, affidando l’incarico dei SERVIZI LEGALI, in rapporto convenzionato, a due professionisti esterni;
  3. dall’esigenza di evitare il sistematico ricorso ad affidamenti di singoli incarichi legali;
  4. dall’asserito aumento del numero di azioni e/o resistenze in giudizio registrato negli ultimi anni;
  5. dal dichiarato conseguente aumento della spesa;
  6. dal bisogno di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa pubblica tramite il suo contenimento;
  • la finalità principale è quella di aderire all’obbligo di affidare gli incarichi legali in applicazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, art. 20 allegato II B, categoria 21, SERVIZI LEGALI cpv79112000-2 “Servizi di rappresentanza legale”. (servizi esclusi dall’applicazione integrale della disciplina del codice, ma pur sempre assoggettati alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto articolo 20, nonché ai principi di diritto comunitario di trasparenza, efficacia, parità di trattamento, imparzialità, economicità, proporzionalità di cui all’art. 27, comma 1, D. Lgs. 163/2006, che impone una procedura aperta selettiva);
  • gli obiettivi da perseguire sono:
    1. meno burocrazia e risparmio di risorse umane, con la redazione di un minor numero di atti amministrativi per conseguire l’affidamento legale;
    2. risparmio di spesa annua impegnata per le questioni legali in rapporto al numero di vertenze, ponendo un freno alle esorbitanti spese per conferimento di singoli incarichi a professionisti esterni all’Ente;
    3. c)    individuazione e disponibilità di soggetti in possesso di specifiche competenze, secondo le esigenze dell’Ente, con garanzia di elevato livello di professionalità;
    4. d) rispetto dei principi generali d’imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e pubblicità azione amministrativa, sanciti dal succitato art. 27, comma 1, D. Lgs. 163/2006;
  • la procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006 col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei “SERVIZI LEGALI”, è stata conclusa con la selezione, l’aggiudicazione ed il conferimento a nr. 2 avvocati (Determinazione nr. 333 del 28/11/2013);
  • è stata stipulata, in data 6 dicembre 2013, la convenzione tra L’Ente ed uno solo dei due professionisti che si sono aggiudicati la selezione per il conferimento di nr. 2 incarichi legali;
  • il rapporto contrattuale “avrà durata di due anni con decorrenza 6 dicembre 2013 e fino al 6 dicembre 2015”;
  • il corrispettivo “per la prestazione professionale è stato stabilito omnicomprensivamente in € 4.912,80 annuali, comprensivi di Cpa, IVA e qualsiasi ulteriore voce accessoria”, con derivante risparmio economico annuo di € 1.087,20;

RILEVATO CHE:

  • è stato affidato l’incarico ad un solo avvocato, per costituire “l’Ufficio Legale Comunale”, pur in presenza di un secondo professionista deliberatamente prescelto e nonostante l’assunzione della relativa copertura finanziaria per gli anni 2013, 2014 e 2015;
  • la complessiva attività di assistenza e consulenza legale a favore del Comune e la gestione di tutto il servizio di attività legale dell’amministrazione, comprensivo, come specificato nello schema di convenzione al Punto 3 – comma 3 -, di attività di esame, studio, istruttoria, consultazioni e redazione di pareri, in forma orale e scritta, e dell’obbligo di effettuare istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, transazioni …, senza ulteriori aggravi di spese per il Comune, non potevano essere compiutamente soddisfatte dalle prestazioni di un solo professionista convenzionato;
  • la convenzione tra l’Ente ed il secondo professionista, per il conferimento dei “SERVIZI LEGALI”, è stata sottoscritta a distanza di oltre un anno dall’aggiudicazione del servizio, sebbene le esigenze di carattere legale del Comune ne sollecitassero l’urgente impiego;
  • la Giunta comunale ha deliberato, in più circostanze, l’affidamento diretto per il conferimento di singoli incarichi di patrocinio legale, – anche successivamente all’avvenuta istituzione dei “ SERVIZI LEGALI COMUNALI” convenzionati già dal 6 dicembre 2013, con un professionista esterno, e successivamente integrati dal 9 gennaio 2015, con l’altro professionista prescelto;
  • la Giunta comunale ha reiterato il ricorso all’affidamento diretto per il conferimento di singoli incarichi legali, vanificando l’esistenza e quindi l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’ Ufficio Legale Comunale;
  • le adozioni di simili deliberazioni della Giunta comunale non garantiscono il principio del buon andamento dell’Amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione; sono assolutamente carenti di ragioni giustificatrici e di rigorosa motivazione; risultano in contrasto con la spending review e con i principi generali dell’azione amministrativa in materia di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, rotazione e proporzionalità, necessari per valutare la congruità della scelta compiuta rispetto al bisogno di difesa da soddisfare;         (Cfr Cds Sez. V Sent. 2730 del 13/04/2012. Cfr. la deliberazione n. 10/2010 della Corte dei conti, sez. Regionale del controllo per l’Emilia Romagna, che ha ribadito che l’assegnazione diretta deve rappresentare l’eccezione circoscrivendo la legittimazione per gli affidamenti diretti a pochissimi casi, quali la particolare urgenza e per prestazioni professionali che non permettano forme di comparazione per la natura dell’incarico, l’oggetto o qualificazioni dell’incaricato. Cfr. T.A.R. Campania, sez. II, 21 maggio 2008, n. 4855; Corte Conti, sez. contr. Lombardia, delib. 2 aprile 2009, n.73, e sez. contr. Emilia Romagna, delib. n. 110/08, che escludono chiaramente la possibilità di affidamenti fiduciari, ritenendo necessaria per l’affidamento di contratti d’opera professionale una preventiva valutazione comparativa tra i candidati);
  • tutte le deliberazioni di Giunta dispongono anche il nominativo del difensore cui affidare l’incarico legale, sebbene l’aggiudicazione di tale incarico è un atto di gestione, sottratto ai poteri dell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed affidato, invece, al responsabile dell’ufficio per esplicito disposto dell’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;

OSSERVATO CHE:

           alla Giunta comunale è limitata, ai sensi dell’art. 20, lettera o) del vigente Statuto, la sola attribuzione di autorizzare il Sindaco “ a stare in giudizio…”, senza conferire ulteriori poteri;

  • né il Sindaco né la Giunta possono provvedere alla nomina del difensore “trattandosi, niente di più e niente di meno, di un vero e proprio contratto di prestazione intellettuale, ricadente come tale nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell’Amministrazione.” ( Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 730 del 14.02.2012);
  • la Giunta comunale ha deciso, con deliberazione nr. 75 del 29 settembre 2014, l’opposizione al Decreto Ingiuntivo nr. 268/2012 emesso dal Tribunale di Locri e disposto, ancora una volta in modo ingiustificato ed illegittimo, l‘affidamento diretto ed il nominativo del difensore cui conferire l’incarico legale;
  • con Determina nr. 260 del 2 ottobre 2014 del Responsabile dell’Unità Operativa Settore Amministrazione e Servizi Generali:
  • a) è stato approvato il disciplinare di incarico secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di G.C. nr. 75/2014;
  • b) è stata impegnata la somma di € 3.061,24 al Cap. 124.001, quale compenso pattuito da corrispondere al difensore scelto dalla Giunta comunale con la suddetta deliberazione;
  • c)  che il valore della controversia è di € 7.065,00;
  • la Giunta comunale ha deciso, con deliberazione nr. 15 del 18 febbraio 2015, l’opposizione al Decreto Ingiuntivo nr. 22/2015 emesso dal Tribunale di Locri e disposto, ancora una volta in modo ingiustificato ed illegittimo, l’affidamento diretto ed il nominativo del difensore cui conferire l’incarico legale;
  • con Determina nr. 41 del 23 febbraio 2015 del Responsabile dell’Unità Operativa Settore Amministrazione e Servizi Generali:
    1. è stato approvato il disciplinare di incarico secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di G.C. nr. 15/2015;
    2. è stata impegnata la somma di € 11.373,84 al Cap. 127/0, quale compenso pattuito da corrispondere al difensore scelto dalla Giunta comunale con la suddetta deliberazione;
    3. che il valore della causa è di € 68.193,60;
  • con Determina 64 del 16 marzo 2015 del Responsabile dell’Unità Operativa Settore Amministrazione e Servizi Generali:
    1. è stata liquidata al difensore, previa esibizione di regolare fattura, la somma di                  € 5.686,88 ( 50% del totale lordo) a titolo di acconto per diritti e onorari per opposizione al Decreto Ingiuntivo promosso dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna;
    2. è stata imputata la somma di € 5.686,88 al Cap. 127/0, giusta determinazione di impegno di spesa nr. 41/2015;

EVIDENZIATO CHE:

 

  • la Giunta comunale ha affidato illegittimamente singoli incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, individuati secondo il famigerato carattere “intuitu personae” o meglio ancora “intuitu clientis”, senza rispettare i principi generali dell’azione amministrativa che prevedono l’istituzione di un apposito Albo aperto per tipologia di contenzioso, nel rispetto delle vigenti norme di legge e in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, ed in applicazione dei criteri di rotazione e pari opportunità;
  • l’affidamento diretto degli incarichi legali esterni, da parte della Giunta, è avvenuto e avviene tuttora, quasi in via ordinaria e svincolato dalle leggi, malgrado l’operatività sin dal mese di dicembre 2013 dei “SERVIZI LEGALI DELL’ENTE” e senza consultare gli stessi “Servizi Legali”;
  • il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali, per gli incarichi conferiti con le delibere di Giunta comunale nn. 75/2014 e 15/2015, risulta determinato nella misura minima tariffaria dei nuovi parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014, senza alcun tipo di contrattazione finalizzata a conseguire una percentuale di riduzione sul compenso, a vantaggio del bilancio comunale, che risente dell’attuale grave crisi finanziaria e richiede un rigido contenimento della spesa pubblica;

INTERROGANO IL SIGNOR SINDACO, per conoscere:

  • Quante deliberazioni (indicandone gli estremi) ha assunto la Giunta, dall’anno 2011 ad oggi, per autorizzare il Sindaco “ a stare in giudizio” ai sensi dell’art. 20, comma o), del vigente Statuto comunale;
  • Quante deliberazioni (indicandone gli estremi) ha assunto la Giunta, dall’anno 2011 ad oggi, nella scelta del difensore per l’affidamento diretto di singoli incarichi legali a professionisti esterni all’Amministrazione;
  • Le singole somme impegnate e/o liquidate quali compensi professionali per gli incarichi di cui al precedente punto 2) ed i valori delle relative controversie, indicando gli estremi delle determinazioni;
  • Eventuali somme liquidate dall’anno 2011 ad oggi, a titolo di compensi professionali, distinte per incarichi legali e di consulenza conferiti nella precedente consiliatura, indicando gli estremi delle determinazioni;
  • Eventuali somme da liquidare, a titolo di compensi professionali, distinte per incarichi legali e di consulenza conferiti nella precedente consiliatura;
  • I criteri le modalità di determinazione, anticipazione e liquidazione dei compensi professionali per i suddetti incarichi legali;
  • Perché la Giunta, – organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo -, ha deliberato oltre alla costituzione in giudizio anche l’affidamento diretto degli incarichi legali individuando, ogni volta, i nominativi dei professionisti esterni e non ha demandato tale atto di gestione al Responsabile dell’Unità Operativa Settore Amministrazione e Servizi Generali?
  • Perché la Giunta ha disposto l’affidamento diretto degli incarichi legali a professionisti esterni e non si è avvalsa dei “SERVIZI LEGALI DEL COMUNE”, appositamente istituiti e, comunque, in grado di assicurare la difesa in giudizio?
  • Perché la Giunta non ha consultato gli Avvocati dei “SERVIZI LEGALI DEL COMUNE” sulla loro eventuale oggettiva impossibilità di rappresentare l’Ente per la natura della materia, la delicatezza della controversia o l’eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro ?
  • Perché la Giunta, nel disporre l’affidamento diretto degli incarichi legali a professionisti esterni, non ha fatto ricorso alla istituzione – qualora non esistente – di un apposito Albo Comunale (SHORT LIST) degli Avvocati per l’affidamento di incarichi legali, del quale avvalersi nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l’azione amministrativa;
  • Perché la Giunta non ha ritenuto opportuno chiedere, sugli atti di affidamento diretto in questione, la valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267?
  • Perché iSERVIZI LEGALI DEL COMUNE” non sono stati affidati, da subito, ad entrambi gli Avvocati aggiudicatari dell’Avviso Pubblico, ma ad uno solo di essi nonostante l’assunzione della relativa copertura finanziaria per gli anni 2013, 2014 e 2015 e, nel frattempo, la Giunta ha reiterato l’affidamento diretto di incarichi legali esterni con inevitabile conseguente dispendio di danaro per il bilancio comunale ?
  • Perché la Giunta, nell’adottare la delibera nr. 15 del 18 febbraio 2015, ha ignorato la comprovata professionalità ed esperienza di ben due Avvocati in seno all’UFFICIO LEGALE COMUNALE e la grave situazione di crisi finanziaria ed ha affidato un incarico legale esterno, il cui compenso pattuito (€ 11.373,84) costituisce un innegabile maggiore onere della spesa corrente, rappresenta un affronto ai sacrifici ed alle sofferenze del cittadini geracesi e avrebbe garantito l’operatività di un difensore nei SERVIZI LEGALI comunali per un ulteriore biennio?
  • Se la Giunta intende o no approvare un Regolamento che disciplini le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all’Ente attraverso l’istituzione di un apposito Albo professionale.

 Gerace, 19 maggio 2015