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Gerace: Il Consiglio, contrari Cusato e Gratteri, esonera il Segretario dai rogiti notarili.

29 Maggio 2013 Scrivi Vai ai commenti

Grazie SindacoIntervento del Consigliere Comunale Giuseppe Cusato sul punto 3) dell’o.d.g. “Stipula contratti immobili comunali – Rogiti notarili. Consiglio Comunale del 28 maggio 2013.

 

 Signor Sindaco,

 il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, regola alla Parte I Titolo IV Capo II la figura del Segretario Comunale e di quello Provinciale.

            In particolare, l’articolo 97 definisce il ruolo e le funzioni dei segretari .

            Se da un lato è giusto affermare che non poche sono le funzioni e le responsabilità che gravano in seno alla figura del segretario, i cui poteri e doveri sono stati ulteriormente valorizzati dal legislatore, anche per effetto dei recenti provvedimenti  normativi in materia di semplicazione e sviluppo (d.l. n.5 del 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012), trasparenza ed anticorruzione ( legge n. 190 del 6 novembre 2012 e  conseguenti decreti legislativi emanati nel 2013), finanza e funzionamento degli enti territoriali ( legge 7 dicembre 2012,  n. 213), dall’altro lato è sacrosanto  confermare che il segretario esercita la funzione di vertice della burocrazia comunale e la sua attività è improntata a criteri di economicità ed efficacia ed è finalizzata al buon funzionamento  della  macchina  organizzativa amministrativa gestionale dell’Ente.

            A differenza di tanti altri piccoli e medi comuni come il nostro, che si avvalgono di un segretario a “scavalco” , ovvero in convenzione, noi abbiamo il privilegio di un segretario titolare. Utilizzo il pronome personale al plurale, perché nonostante l’innegabile rapporto di  “spoil sistem” ,  cui è soggetto nei confronti del Sindaco per la nomina ricevuta, il segretario deve svolgere funzioni  di partecipazione, consultive, referenti e di assistenza a questo organo consiliare con ruoli di garanzia ed imparzialità.

            Una nomina del segretario a tempo pieno, per  scelta unilaterale del Sindaco, che è stata operata in stridente contrapposizione agli indirizzi statutari dell’Ente fissati dall’art. 47, in aperta violazione alla legge 122/2010, che obbliga ai piccoli comuni l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative fondamentali,  a dispetto del notevole aumento di spesa a carico del bilancio comunale, nonostante gli autorevoli suggerimenti dell’organo di revisione e malgrado le disposizioni legislative di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale.

            Ora, pur registrando la presenza nel nostro Ente comunale di un Segretario titolare, risulta di difficile comprensione ed appare ingiustificata la decisione del Sindaco e della Giunta di rinunciare ad uno strumento  che la legge pone a disposizione per il buon funzionamento dell’Ente stesso.

            L’esonero del Segretario dalla funzione rogatoria e da altri incarichi aggiuntivi,  peraltro già affidati a professionisti esterni con evidenti dispendi di spesa,  è scorrettamente attribuito dall’organo esecutivo al pregiudizio che la predetta funzione arrecherebbe al regolare svolgimento degli altri compiti istituzionali. Una formula rituale e di circostanza che non è esplicitata e documentata da alcuna fondata ragione. 

            Desidero ricordare che il Segretario comunale è  l’ufficiale rogante del Comune, e cioè il funzionario competente alla stipulazione dei contratti nei quali l’Ente è parte e può, inoltre, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. La funzione di rogito, di tutti i contratti dei quali l’Ente è parte, concorre alla valutazione per la retribuzione di risultato.

            La competenza all’attività rogatoria è sancita dall’art. 97, 4° comma, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e trae origina dall’art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n, 127 (c.d. Bassanini bis).

               Lo spirito di tale norma generale  persegue almeno quattro importanti obiettivi  ai quali,  Voi,  rinunciate in modo lucido ma scriteriato:

1)      1)  assume specifica rilevanza per la razionalizzazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi;

2)      2) favorisce i rapporti tra i cittadini e l’Ente Comunale;

3)      3) riduce notevolmente gli oneri che gravano sul cittadino per compiere atti puramente formali;

4)      4) realizza un vantaggio economico per il bilancio comunale.

               L’irresponsabile decisione di sottrarre al Segretario Titolare l’attività rogatoria per la stipula di contratti sugli immobili comunali, demandandola ad un notaio scelto dall’acquirente, con ulteriore aggravio di oneri per il cittadino geracese e mancati introiti per le casse comunali, dimostra per l’ennesima volta:

1)      1) distacco e disattenzione di tutti i componenti la Giunta verso i problemi che travagliano città;

2)      2) insensibilità alla grave crisi economico-finanziaria che pur coinvolge tutti quanti;

3)      3) disonore sugli impegni assunti con gli elettori e gli abitanti di Gerace;

4)      4) noncuranza del pubblico interesse;

5)      5) indifferenza allo stato di bisogno e di necessità dei singoli cittadini;

6)      6) inefficienza dell’opera di impulso nell’azione amministrativa;

7)      7) incapacità  di governo e di servizio alla Città, nell’attuazione degli indirizzi generali offerti dall’ Ordinamento giuridico per il buon funzionamento dell’Ente.

            Prima di concludere, voglio mettere in chiaro che la deliberazione, alla quale già preannuncio il mio voto contrario e che temo sarà da Voi approvata,  non può rivestire la spudoratezza della funzione e della capacità retroattiva.  Né può slegarvi dalle responsabilità dirette e personali derivanti dall’approvazione di simile atto.

            Badate che l’efficacia di tale delibera non potrà essere estesa anche al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore, ma decorre dopo l’avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio e trova attuazione nei confronti degli atti successivi a tale scadenza. .

            Va da sé che il rogito di eventuali pratiche giacenti alla data antecedente l’entrata in vigore della deliberazione consiliare dovrà essere compiuto con le modalità attualmente vigenti.

            Il cittadino non può e non deve subire oltre al danno pure la beffa per colpa di una Amministrazione con a capo una Giunta inefficiente.

            Non solo, finora, ha atteso invano e non s’è visto riconosciuto il diritto di rogito, ma ora dovrebbe ricorrere ad un professionista esterno abilitato (notaio) con rilevante aggravio di spesa.

            L’adozione di questa deliberazione consiliare, con i voti contrari dell’opposizione, denota fortemente una carenza di adattamento dell’ organo esecutivo nell’attuare l’azione amministrativa e nel compiere gli atti idonei al perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente.

                                                                        Consigliere Comunale Giuseppe Cusato

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