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Archivio per la categoria ‘Interrogazioni’

Bandiera Arancione Gerace: patetico scaricabarile del Sindaco.

13 Agosto 2015 Nessun commento

Alle tredici domande rivolte con l’interrogazione a risposta scritta sull’asserito requisito del servizio di raccolta differenziata, che avrebbe costituito concausa preponderante all’attribuzione della bandiera arancione alla Città di Gerace, il sindaco Varacalli omette le doverose risposte istituzionali e rimanda, con un patetico scaricabarile, la mancata realizzazione del servizio al Responsabile del Settore della Vigilanza Urbana.

Bandiera_animata_flag_Bandiera_Arancione

Il Marchio di Qualità attribuito a Gerace

Di seguito riporto gli interrogativi rimasti privi di riscontro e la nota del sindaco.

...INTERROGANO IL SIGNOR SINDACO, per sapere:

1) se, quando e come l’Amministrazione Comunale ha realizzato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

2) qual’ è la quota di percentuale raggiunta dalla raccolta differenziata;

3) quale tipo di sistema di raccolta differenziata dei rifiuti è stato attuato (raccolta domiciliare o porta a porta, ecc.);
4) quali sono le modalità di raccolta dei rifiuti;
5) quali iniziative sono state assunte dall’Amministrazione per disciplinare la raccolta differenziata da parte dei cittadini;

6) quali campagne d’informazione e comunicazione sono state condotte;

7) quali e quanti raccoglitori sono stati messi a disposizione dei cittadini per compiere la selezione dei rifiuti;

8) in che modo avviene la separazione e quali contenitori sono stati forniti per la selezione dei diversi materiali; (organico, indifferenziato, ingombranti, verde, carta cartone e tetra pack, plastica, lattine, vetro, toner, pile, ecc.);

9) a chi è affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati;

10) in quale centro di raccolta e in quale luogo di trattamento, di smaltimento o recupero, che va dallo stoccaggio in discarica o all’incenerimento/termovalorizzazione per il residuo indifferenziato, al compostaggio per l’organico e al riciclo per il differenziato propriamente detto, sono conferiti i rifiuti;

11) quali sono le modalità di raccolta dei rifiuti speciali, tossici e pericolosi;

12) quale percentuale di sconto è stata applicata sulle tariffe della TARI alle famiglie che fanno la raccolta differenziata;

13) perché l’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi socio assistenziali, non concede ai soggetti che versano in condizione di grave disagio sociale ed economico l’esenzione dal pagamento della TARI per i locali direttamente abitati iscrivendo tale agevolazione in bilancio attraverso apposita autorizzazione di spesa, assicurando la relativa copertura con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, secondo le disposizioni di cui al comma 660 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013? “

nota sindaco nr.5858 24715

Giuseppe Cusato

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Premio Zaleuco Città di Gerace – Interrogazione al sindaco

14 Giugno 2015 Nessun commento
Premio Zaleuco

Zaleuco di Locri

Il Premio Zaleuco

è stato istituito con Deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 27 luglio 1971, a firma dell’allora Sindaco  Dr. Giuseppe Beniamino Fimognari e degli Assessori Gratteri Armando e Rodi Pasquale Santo.

La prima edizione, intitolata “Tavole di Zaleuco”, si è svolta il giorno 12 marz0 1972 presso l’Hotel “La Rupe” di Gerace ed ha premiato l’avvocato Mario Casalinuovo, lo scrittore Leonida Rèpaci e il commendatore Guido Candida.

Con Deliberazione nr. 9 del 23 Maggio 2014, l’attuale Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento per il conferimento del “Premio Zaleuco Città di Gerace”, predisposto dal consigliere Giuseppe Cusato su incarico del Sindaco e dei componenti l’Organo consiliare.

Il premio Zaleuco consiste in un trofeo raffigurante il volto stilizzato del sommo legislatore Zaleuco di Locri e in attestati di benemerenza.

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore del predetto Regolamento,  l’Amministrazione Comunale non ha inteso ancora  procedere alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza del Premio, alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico e alla individuazione dei settori e dei candidati da premiare con riferimento al 31 dicembre 2014, per il conferimento del premio nell’anno 2015.

Non risulta nemmeno istituito l’Albo d’Oro previsto dall’articolo 14 del Regolamento.

I consiglieri comunali Angelo Gratteri e Giuseppe Cusato hanno rivolto al Sindaco Varacalli una interrogazione a risposta scritta per conoscere le ragioni della mancata attuazione delle disposizioni regolmentari che disciplinano il confertimento del premio Zaleuco Città di Gerace.

E’ auspicabile che si proceda, con ogni possibile sollecitudine,  alla nomina ed alla costituzione degli Organi di Conferimento del premio, previsti dall’articolo 6 del Regolamento, in considerazione che la cerimonia per la consegna dei premi e delle pergamene di benemerenza agli insigniti dovrebbe avvenire con periodicità annuale, preferibilmente nel periodo estivo, e che le attività per la individuazione dei candidati e per la selezione dei premiandi richiedono modalità e tempi non certamente contenuti.

Interrogazione Premio Zaleuco

 

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Servizi legali Gerace: sindaco e assessori usurpano poteri di gestione e sprecano denaro pubblico.

19 Maggio 2015 Nessun commento

Servizi legali Comune Gerace.

La Giunta Comunale di Gerace, presieduta dal Sindaco Varacalli, persevera nell’incapacità di esercitare le funzioni d’indirizzo e di controllo politico amministrativo ed usurpa i poteri di gestione  sostituendosi alla Dirigenza degli Uffici amministrativi, con grave sperpero di denaro pubblico.

L’interrogazione a risposta scritta, presentata da me e dal Consigliere Angelo Gratteri, contesta al Sindaco Varacalli le deliberazioni di Giunta adottate dall’anno 2011 ad oggi, in violazione dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per il conferimento di singoli incarichi legali,  sottraendo tale atto di gestione al Responsabile del Settore Amministrativo.

La Giunta, inoltre, nel decidere la costituzione in giudizio dell’Ente, ha deliberato l’affidamento diretto di incarichi legali a professionisti esterni, sebbene il Comune fosse convenzionato con due Avvocati, di comprovata esperienza e competenza professionale, che garantiscono l’efficacia e l’efficienza dei “SERVIZI LEGALI” comunali, appositamente istituiti dall’anno 2013.

Peraltro, l’affidamento diretto è avvenuto, ed avviene tuttora, nel mancato rispetto dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e senza ricorrere, come era d’obbligo, all’Albo professionale degli Avvocati (schort list).

La violazione alle leggi, da parte del Sindaco e degli Assessori, assume particolare gravità per la individuazione – irresponsabile ed illegittima – del nominativo del difensore cui affidare il singolo incarico legale.

Quanto allo spreco di denaro pubblico, è sufficiente rammentare come la somma di  € 25,000,00, da liquidare quale compenso professionale per due recenti incarichi legali, avrebbe garantito l’operatività dei “SERVIZI LEGALI DEL COMUNE” da parte di un difensore per ben CINQUE anni, con tutti i vantaggi anche economici facilmente intuibili.

Per interessanti e maggiori ragguagli, rimando alla lettura dell’interrogazione.

Giuseppe Cusato

stemma

Consiglio Comunale della Città di Gerace

 

il bene in comune 10                                                                          dd

                                                                                                                                                                     Il Capogruppo                                                                                   Il Capogruppo

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

                                                                            INCARICHI LEGALI

          I sottoscritti Consiglieri Comunali Giuseppe Cusato e Angelo Gratteri, rispettivamente rappresentanti dei gruppi consiliari “Il bene in comune” e “Gerace prima di tutto”,

 

PREMESSO CHE:

 

  • La Giunta Comunale, con Deliberazione nr. 49 del 22 luglio 2013, avente oggetto “INDIRIZZI AL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO PER COSTITUZIONE UFFICIO LEGALE COMUNALE” tra l’altro, ha deciso:ß
  1. cheil patrocinio legale e la rappresentanza legale nelle controversie di cui il Comune è parte venga affidato a n. 2 professionisti esterni, esercenti l’attività di patrocinio ed assistenza legale dinnanzi a tutte le autorità giudiziarie, di comprovata professionalità ed esperienza, mediante stipula di apposita convenzione”;
  2. di “dare indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo in merito affinché proceda alla scelta dei legali tramite procedura comparativa selettiva ad evidenza pubblica”;
  3. chela durata del rapporto con il legale dovrà essere di anni due”;
  4. cheil compenso annuo onnicomprensivo, per ogni professionista, dovrà essere pari ad € 6.000,00″;
  5. didare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali al presente atto”, per la costituzione dell’Ufficio Legale Comunale;
  • con Determina nr. 311 del 17 ottobre 2013 del Responsabile dell’Unità Operativa – Settore Amministrazione e Servizi Generali:
  1. è stato approvato “ l’avviso pubblico…, la domanda di adesione…, il disciplinare d’incarico… “ per il conferimento di nr. 2 incarichi legali aventi per oggetto “la rappresentanza e difesa in giudizio in tutte le liti attive e passive, del Comune di Gerace, nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l’Ente, nelle sedi giurisdizionali competenti di fronte agli organi giurisdizionali di primo e secondo grado (Giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello, Tribunale Amministrativo Regionale, Commissioni tributarie ecc.)…”;
  2. è stato dato atto “ che la copertura finanziaria relativa al suddetto avviso sarà assunta come di seguito specificato: € 6.000,00 mediante impegno a valere sul capitolo 124 art. 1 denominato “Spese per liti, arbitraggi, transazioni, pareri legali” del redigendo bilancio di esercizio 2013; € 18.000,00 mediante prenotazione di apposito impegno di spesa nel bilancio pluriennale 2014-2015 in proporzione alla durata dell’incarico”;
  • con Determina nr. 327 del 25 novembre 2013 del Responsabile dell’Unità Operativa – Settore Amministrazione e Servizi Generali, è stata nominata “la Commissione per la valutazione delle domande pervenute in merito al bando per il conferimento di nr. 2 incarichi legali per il patrocinio e la rappresentanza legale nelle controversie giudiziali dell’Ente”;
  • con Determina nr. 333 del 28 novembre 2013 del Responsabile dell’Unità Operativa – Settore Amministrazione e Servizi Generali:
  1. è stato preso atto “del verbale della Commissione di valutazione n. 01 del 27/11/2013”;
  2. è stato preso atto “del verbale della Commissione di valutazione n. 02 del 28/11/2013”;
  3. è stata approvatala graduatoria e la conseguente aggiudicazione del servizio per il conferimento di n.2 incarichi legali per il patrocinio e la rappresentanza legale nelle controversie giudiziali dell’Ente a nr. 2 avvocati;
  • con Determina nr. 335 del 28 novembre 2013 del Responsabile dell’Unità Operativa – Settore Amministrazione e Servizi Generali:
  1. è stato approvato “lo schema di disciplinare d’ incarico relativo al conferimento di nr. 2 incarichi legali per il servizio di patrocinio e rappresentanza legale e processuale del Comune di Gerace”;
  2. stato dato atto “che successivamente si provvederà alla stipula del suddetto disciplinare con i professionisti…”;

CONSIDERATO CHE:

      la decisione di istituire l’UFFICIO LEGALE COMUNALE, adottata con deliberazione di Giunta nr. 49/2013, trae origine:

  1. dall’assenza di un’avvocatura interna all’Ente:
  2. dalla necessità di organizzare la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Ente, affidando l’incarico dei SERVIZI LEGALI, in rapporto convenzionato, a due professionisti esterni;
  3. dall’esigenza di evitare il sistematico ricorso ad affidamenti di singoli incarichi legali;
  4. dall’asserito aumento del numero di azioni e/o resistenze in giudizio registrato negli ultimi anni;
  5. dal dichiarato conseguente aumento della spesa;
  6. dal bisogno di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa pubblica tramite il suo contenimento;
  • la finalità principale è quella di aderire all’obbligo di affidare gli incarichi legali in applicazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, art. 20 allegato II B, categoria 21, SERVIZI LEGALI cpv79112000-2 “Servizi di rappresentanza legale”. (servizi esclusi dall’applicazione integrale della disciplina del codice, ma pur sempre assoggettati alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto articolo 20, nonché ai principi di diritto comunitario di trasparenza, efficacia, parità di trattamento, imparzialità, economicità, proporzionalità di cui all’art. 27, comma 1, D. Lgs. 163/2006, che impone una procedura aperta selettiva);
  • gli obiettivi da perseguire sono:
    1. meno burocrazia e risparmio di risorse umane, con la redazione di un minor numero di atti amministrativi per conseguire l’affidamento legale;
    2. risparmio di spesa annua impegnata per le questioni legali in rapporto al numero di vertenze, ponendo un freno alle esorbitanti spese per conferimento di singoli incarichi a professionisti esterni all’Ente;
    3. c)    individuazione e disponibilità di soggetti in possesso di specifiche competenze, secondo le esigenze dell’Ente, con garanzia di elevato livello di professionalità;
    4. d) rispetto dei principi generali d’imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e pubblicità azione amministrativa, sanciti dal succitato art. 27, comma 1, D. Lgs. 163/2006;
  • la procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006 col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei “SERVIZI LEGALI”, è stata conclusa con la selezione, l’aggiudicazione ed il conferimento a nr. 2 avvocati (Determinazione nr. 333 del 28/11/2013);
  • è stata stipulata, in data 6 dicembre 2013, la convenzione tra L’Ente ed uno solo dei due professionisti che si sono aggiudicati la selezione per il conferimento di nr. 2 incarichi legali;
  • il rapporto contrattuale “avrà durata di due anni con decorrenza 6 dicembre 2013 e fino al 6 dicembre 2015”;
  • il corrispettivo “per la prestazione professionale è stato stabilito omnicomprensivamente in € 4.912,80 annuali, comprensivi di Cpa, IVA e qualsiasi ulteriore voce accessoria”, con derivante risparmio economico annuo di € 1.087,20;

RILEVATO CHE:

  • è stato affidato l’incarico ad un solo avvocato, per costituire “l’Ufficio Legale Comunale”, pur in presenza di un secondo professionista deliberatamente prescelto e nonostante l’assunzione della relativa copertura finanziaria per gli anni 2013, 2014 e 2015;
  • la complessiva attività di assistenza e consulenza legale a favore del Comune e la gestione di tutto il servizio di attività legale dell’amministrazione, comprensivo, come specificato nello schema di convenzione al Punto 3 – comma 3 -, di attività di esame, studio, istruttoria, consultazioni e redazione di pareri, in forma orale e scritta, e dell’obbligo di effettuare istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, transazioni …, senza ulteriori aggravi di spese per il Comune, non potevano essere compiutamente soddisfatte dalle prestazioni di un solo professionista convenzionato;
  • la convenzione tra l’Ente ed il secondo professionista, per il conferimento dei “SERVIZI LEGALI”, è stata sottoscritta a distanza di oltre un anno dall’aggiudicazione del servizio, sebbene le esigenze di carattere legale del Comune ne sollecitassero l’urgente impiego;
  • la Giunta comunale ha deliberato, in più circostanze, l’affidamento diretto per il conferimento di singoli incarichi di patrocinio legale, – anche successivamente all’avvenuta istituzione dei “ SERVIZI LEGALI COMUNALI” convenzionati già dal 6 dicembre 2013, con un professionista esterno, e successivamente integrati dal 9 gennaio 2015, con l’altro professionista prescelto;
  • la Giunta comunale ha reiterato il ricorso all’affidamento diretto per il conferimento di singoli incarichi legali, vanificando l’esistenza e quindi l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’ Ufficio Legale Comunale;
  • le adozioni di simili deliberazioni della Giunta comunale non garantiscono il principio del buon andamento dell’Amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione; sono assolutamente carenti di ragioni giustificatrici e di rigorosa motivazione; risultano in contrasto con la spending review e con i principi generali dell’azione amministrativa in materia di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, rotazione e proporzionalità, necessari per valutare la congruità della scelta compiuta rispetto al bisogno di difesa da soddisfare;         (Cfr Cds Sez. V Sent. 2730 del 13/04/2012. Cfr. la deliberazione n. 10/2010 della Corte dei conti, sez. Regionale del controllo per l’Emilia Romagna, che ha ribadito che l’assegnazione diretta deve rappresentare l’eccezione circoscrivendo la legittimazione per gli affidamenti diretti a pochissimi casi, quali la particolare urgenza e per prestazioni professionali che non permettano forme di comparazione per la natura dell’incarico, l’oggetto o qualificazioni dell’incaricato. Cfr. T.A.R. Campania, sez. II, 21 maggio 2008, n. 4855; Corte Conti, sez. contr. Lombardia, delib. 2 aprile 2009, n.73, e sez. contr. Emilia Romagna, delib. n. 110/08, che escludono chiaramente la possibilità di affidamenti fiduciari, ritenendo necessaria per l’affidamento di contratti d’opera professionale una preventiva valutazione comparativa tra i candidati);
  • tutte le deliberazioni di Giunta dispongono anche il nominativo del difensore cui affidare l’incarico legale, sebbene l’aggiudicazione di tale incarico è un atto di gestione, sottratto ai poteri dell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed affidato, invece, al responsabile dell’ufficio per esplicito disposto dell’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;

OSSERVATO CHE:

           alla Giunta comunale è limitata, ai sensi dell’art. 20, lettera o) del vigente Statuto, la sola attribuzione di autorizzare il Sindaco “ a stare in giudizio…”, senza conferire ulteriori poteri;

  • né il Sindaco né la Giunta possono provvedere alla nomina del difensore “trattandosi, niente di più e niente di meno, di un vero e proprio contratto di prestazione intellettuale, ricadente come tale nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell’Amministrazione.” ( Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 730 del 14.02.2012);
  • la Giunta comunale ha deciso, con deliberazione nr. 75 del 29 settembre 2014, l’opposizione al Decreto Ingiuntivo nr. 268/2012 emesso dal Tribunale di Locri e disposto, ancora una volta in modo ingiustificato ed illegittimo, l‘affidamento diretto ed il nominativo del difensore cui conferire l’incarico legale;
  • con Determina nr. 260 del 2 ottobre 2014 del Responsabile dell’Unità Operativa Settore Amministrazione e Servizi Generali:
  • a) è stato approvato il disciplinare di incarico secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di G.C. nr. 75/2014;
  • b) è stata impegnata la somma di € 3.061,24 al Cap. 124.001, quale compenso pattuito da corrispondere al difensore scelto dalla Giunta comunale con la suddetta deliberazione;
  • c)  che il valore della controversia è di € 7.065,00;
  • la Giunta comunale ha deciso, con deliberazione nr. 15 del 18 febbraio 2015, l’opposizione al Decreto Ingiuntivo nr. 22/2015 emesso dal Tribunale di Locri e disposto, ancora una volta in modo ingiustificato ed illegittimo, l’affidamento diretto ed il nominativo del difensore cui conferire l’incarico legale;
  • con Determina nr. 41 del 23 febbraio 2015 del Responsabile dell’Unità Operativa Settore Amministrazione e Servizi Generali:
    1. è stato approvato il disciplinare di incarico secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di G.C. nr. 15/2015;
    2. è stata impegnata la somma di € 11.373,84 al Cap. 127/0, quale compenso pattuito da corrispondere al difensore scelto dalla Giunta comunale con la suddetta deliberazione;
    3. che il valore della causa è di € 68.193,60;
  • con Determina 64 del 16 marzo 2015 del Responsabile dell’Unità Operativa Settore Amministrazione e Servizi Generali:
    1. è stata liquidata al difensore, previa esibizione di regolare fattura, la somma di                  € 5.686,88 ( 50% del totale lordo) a titolo di acconto per diritti e onorari per opposizione al Decreto Ingiuntivo promosso dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna;
    2. è stata imputata la somma di € 5.686,88 al Cap. 127/0, giusta determinazione di impegno di spesa nr. 41/2015;

EVIDENZIATO CHE:

 

  • la Giunta comunale ha affidato illegittimamente singoli incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, individuati secondo il famigerato carattere “intuitu personae” o meglio ancora “intuitu clientis”, senza rispettare i principi generali dell’azione amministrativa che prevedono l’istituzione di un apposito Albo aperto per tipologia di contenzioso, nel rispetto delle vigenti norme di legge e in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, ed in applicazione dei criteri di rotazione e pari opportunità;
  • l’affidamento diretto degli incarichi legali esterni, da parte della Giunta, è avvenuto e avviene tuttora, quasi in via ordinaria e svincolato dalle leggi, malgrado l’operatività sin dal mese di dicembre 2013 dei “SERVIZI LEGALI DELL’ENTE” e senza consultare gli stessi “Servizi Legali”;
  • il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali, per gli incarichi conferiti con le delibere di Giunta comunale nn. 75/2014 e 15/2015, risulta determinato nella misura minima tariffaria dei nuovi parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014, senza alcun tipo di contrattazione finalizzata a conseguire una percentuale di riduzione sul compenso, a vantaggio del bilancio comunale, che risente dell’attuale grave crisi finanziaria e richiede un rigido contenimento della spesa pubblica;

INTERROGANO IL SIGNOR SINDACO, per conoscere:

  • Quante deliberazioni (indicandone gli estremi) ha assunto la Giunta, dall’anno 2011 ad oggi, per autorizzare il Sindaco “ a stare in giudizio” ai sensi dell’art. 20, comma o), del vigente Statuto comunale;
  • Quante deliberazioni (indicandone gli estremi) ha assunto la Giunta, dall’anno 2011 ad oggi, nella scelta del difensore per l’affidamento diretto di singoli incarichi legali a professionisti esterni all’Amministrazione;
  • Le singole somme impegnate e/o liquidate quali compensi professionali per gli incarichi di cui al precedente punto 2) ed i valori delle relative controversie, indicando gli estremi delle determinazioni;
  • Eventuali somme liquidate dall’anno 2011 ad oggi, a titolo di compensi professionali, distinte per incarichi legali e di consulenza conferiti nella precedente consiliatura, indicando gli estremi delle determinazioni;
  • Eventuali somme da liquidare, a titolo di compensi professionali, distinte per incarichi legali e di consulenza conferiti nella precedente consiliatura;
  • I criteri le modalità di determinazione, anticipazione e liquidazione dei compensi professionali per i suddetti incarichi legali;
  • Perché la Giunta, – organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo -, ha deliberato oltre alla costituzione in giudizio anche l’affidamento diretto degli incarichi legali individuando, ogni volta, i nominativi dei professionisti esterni e non ha demandato tale atto di gestione al Responsabile dell’Unità Operativa Settore Amministrazione e Servizi Generali?
  • Perché la Giunta ha disposto l’affidamento diretto degli incarichi legali a professionisti esterni e non si è avvalsa dei “SERVIZI LEGALI DEL COMUNE”, appositamente istituiti e, comunque, in grado di assicurare la difesa in giudizio?
  • Perché la Giunta non ha consultato gli Avvocati dei “SERVIZI LEGALI DEL COMUNE” sulla loro eventuale oggettiva impossibilità di rappresentare l’Ente per la natura della materia, la delicatezza della controversia o l’eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro ?
  • Perché la Giunta, nel disporre l’affidamento diretto degli incarichi legali a professionisti esterni, non ha fatto ricorso alla istituzione – qualora non esistente – di un apposito Albo Comunale (SHORT LIST) degli Avvocati per l’affidamento di incarichi legali, del quale avvalersi nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l’azione amministrativa;
  • Perché la Giunta non ha ritenuto opportuno chiedere, sugli atti di affidamento diretto in questione, la valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267?
  • Perché iSERVIZI LEGALI DEL COMUNE” non sono stati affidati, da subito, ad entrambi gli Avvocati aggiudicatari dell’Avviso Pubblico, ma ad uno solo di essi nonostante l’assunzione della relativa copertura finanziaria per gli anni 2013, 2014 e 2015 e, nel frattempo, la Giunta ha reiterato l’affidamento diretto di incarichi legali esterni con inevitabile conseguente dispendio di danaro per il bilancio comunale ?
  • Perché la Giunta, nell’adottare la delibera nr. 15 del 18 febbraio 2015, ha ignorato la comprovata professionalità ed esperienza di ben due Avvocati in seno all’UFFICIO LEGALE COMUNALE e la grave situazione di crisi finanziaria ed ha affidato un incarico legale esterno, il cui compenso pattuito (€ 11.373,84) costituisce un innegabile maggiore onere della spesa corrente, rappresenta un affronto ai sacrifici ed alle sofferenze del cittadini geracesi e avrebbe garantito l’operatività di un difensore nei SERVIZI LEGALI comunali per un ulteriore biennio?
  • Se la Giunta intende o no approvare un Regolamento che disciplini le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all’Ente attraverso l’istituzione di un apposito Albo professionale.

 Gerace, 19 maggio 2015

 

 

 

 

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Interrogazione congiunta – Rifiuti ingombranti

20 Ottobre 2011 Nessun commento

                                                                                                                                                                                                                                                                              Al Signor Sindaco del Comune di

GERACE

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

 

            I sottoscritti Angelo Gratteri, Consigliere di Minoranza della Lista “Gerace Prima di Tutto” e Giuseppe Cusato, Consigliere di Minoranza della Lista “Il Bene in Comune”,

PREMESSO CHE

  • all’inizio della stagione estiva, Il consigliere di minoranza Giuseppe Cusato della lista “ Il Bene in Comune “ ha verbalmente rappresentato al Signor Sindaco e ad alcuni componenti della Giunta, il gravissimo stato in cui versava l’isola ecologica situata in località Barbàra;
  • in particolare, il consigliere Giuseppe Cusato ha segnalato, sotto forma di autentica collaborazione, che: 1) il cassone depositato all’interno dell’isola ecologica era stracolmo di rifiuti ingombranti; 2) gli abitanti di Gerace, per tale motivo, erano costretti a depositare i rifiuti fuori dall’isola ecologica, il cui  accesso era  interdetto; 3)  l’ingente accumulo dei rifiuti sul suolo circostante l’isola ecologica costituiva grave danno per l’ambiente; 4) i rifiuti depositati anche sul manto stradale invadevano la carreggiata con grave pericolo per gli automobilisti in transito nella curva;

                                   CONSIDERATO CHE

  • alla data odierna permangono le gravi situazioni di rischio e di pericolo sopra enunciate, nonostante le reiterate segnalazioni formulate nei successivi mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2011 da parte del consigliere Cusato;
  • l’intenzionale rinuncia del consigliere Giuseppe Cusato di ricorrere alle prerogative delle Interrogazioni e delle Interpellanze,  per evitare in piena estate una immagine negativa, ma reale, della Città di Gerace a causa della incapacità dei suoi amministratori,  non è stata giudicata per la valenza collaborativa;
  • nella seduta consiliare del giorno 3 ottobre 2011, il Signor Sindaco ha confermato la sua noncuranza della collaborazione dei consiglieri interroganti;
  • nessun intervento risolutivo è stato assunto per ripristinare il regolare funzionamento dell’isola ecologica situata in località Barbàra;
  • le altre due isole ecologiche realizzate in località Merici e località Vene non risultano funzionanti;

             INTERROGANO

il Signor Sindaco per conoscere:

  • quali provvedimenti intende assumere per risolvere definitivamente il servizio agli abitanti della Città di Gerace sulla raccolta dei rifiuti ingombranti e per quali motivi non abbia già provveduto, sebbene informato.

Si allega documentazione fotografica.

Gerace, 19 ottobre 2011

                                                           I Consiglieri Comunali

Angelo Gratteri – Gerace Prima di Tutto                       Giuseppe Cusato –  Il Bene in Comune

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Interrogazione congiunta – Variazioni al bilancio di previsione 2011

30 Settembre 2011 Nessun commento

Al Signor Sindaco del Comune di

GERACE

E, per conoscenza: Al Segretario Comunale del Comune di

GERACE

 

 INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

            I sottoscritti Angelo Gratteri, Consigliere di Minoranza della Lista “Gerace Prima di Tutto” e Giuseppe Cusato, Consigliere di Minoranza della Lista “Il Bene in Comune”,

PREMESSO CHE

  • In data 27 luglio 2011, alle ore 14,00con delibera nr. 81, resa esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale ha adottato la  Variazione nr. 1 del 27/07/2011 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, prelevando, tra l’altro, un importo di €. 15.000,00 dal Cap. 1 Avanzo di Amministrazione  per destinarlo al Cap. 750 Spese di funzionamento ripetitive – Spettacoli organizzati dal Comune, Prestazione di servizi -, in violazione dell’art. 187, comma 2, e dell’art. 175, commi 2 e 4, del D. Lgs. 267/2000;
  • In data 02 agosto 2011, con delibera nr. 84, resa esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale ha adottato la  Variazione nr. 2 del 02/08/2011 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, in violazione dell’art. 175, commi 2 e 4, del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE

  • nella stessa data del 27 luglio 2011, qualche minuto prima che l’organo esecutivo adottasse la delibera nr. 81,  si era appena conclusa una seduta del Consiglio Comunale, convocata dal Signor Sindaco in data 20 luglio 2011, nel corso della quale è stato approvato il Rendiconto al Bilancio 2010;
  • appare inverosimile che la variazione nr. 1 al bilancio di previsione sia stata decisa ed adottata in tutte le sue procedure nella stessa data del 27 luglio 2011. Infatti, gli interroganti ritengono che, sebbene il parere dei revisori dei conti rechi la medesima datazione,  nessun professionista possa esprimere un parere su una variazione al bilancio di previsione all’istante, considerato che il parere in questione reca, legittimamente, un numero di protocollo che, senz’altro, è stato apposto prima delle ore 14,00, atteso che  a tale ora gli uffici comunali chiudono;

RILEVATO CHE

  • l’art. 187, al comma 1, del D. Lgs. 267/2000 opera al comma 1 la distinzione dell’avanzo di amministrazione in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento;
  • il predetto art. 187, al comma 2,  stabilisce che l’eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, può essere utilizzato, alla lett. c, … per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
  • nell’ambito delle spese correnti, le spese di funzionamento ripetitive sono rappresentate dagli interventi n. 1- Personale; n. 2 – Acquisto beni; n. 3 – Prestazione di servizi; n. 4 – Utilizzo beni di terzi; n. 7 – Imposte.[9]
  • con l’avanzo derivante dal rendiconto approvato, nel nostro caso dell’anno 2010, in data 27 luglio 2010, non risultano finanziabili in qualunque periodo dell’esercizio, ma soltanto in sede di assestamento, le seguenti tipologie di spese:   gli interessi passivi, compresi quelli derivanti dall’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; le erogazioni liberali;  i trasferimenti a qualunque titolo;
  • le spese di funzionamento, per poter essere finanziate con l’avanzo in qualunque periodo dell’anno, devono essere non ripetitive (cosiddette /eccezionali/spese una tantum/che non dovranno essere replicate negli esercizi successivi), mentre gli spettacoli organizzati dal Comune si ripetono sistematicamente ogni anno e pertanto rappresentano una spesa di funzionamento ripetitiva e per tale fattispecie l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione può avvenire soltanto in fase di assestamento del bilancio;
  • la Giunta non ha dato conto, con adeguata motivazione, nel provvedimento di variazione al bilancio ( delibera nr. 81 del 27/07/2011), con il quale viene deliberato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, dei presupposti di legittimità dell’operazione;
  • la Giunta non ha  in sostanza riconosciuto, in nessuna delle due delibere, né espressamente, né indirettamente, alcuna considerazione che necessita assumere per gli  indifferibili provvedimenti urgenti;
  • l’art. 175, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, stabilisce che “ le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare”;  ed il comma  4 del medesimo articolo aggiunge che  Ai sensi dell’art. 42, 4° comma, le variazioni possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica……da parte dell’organo consiliare….”;
  • i pareri favorevoli del Revisore dei Conti e quelli di Regolarità Tecnico-Contabile del Responsabile del Settore Finanziario sono espressi, coerentemente all’art. 53, c.1, Legge 142 del 1990,  in ordine alla sola  correttezza, regolarità tecnica e contabile e non già della legittimità dell’atto, che rimane di competenza politica e, pertanto, non possono essere ritenuti responsabili della illegittimità delle delibere in questione, se il vizio non inerisce al parere di regolarità tecnica; 

ATTESO CHE

  • entrambe delibere di Giunta nr. 81 del 27 luglio 2011 e nr. 84 del 02 agosto 2011 risultano manifestamente illegittime, perché adottate in violazione degli art. 175 e 187 del D. Lgs. 267/2000;

–     gli atti sono, di conseguenza, nulli e non esistono. E non possono, quindi, avere esecuzione ed i loro eventuali effetti, per l’immediata esecutività dichiarata dalla Giunta ai sensi dell’art. 134, 4° comm, D.Lgs. 267/2000, causati dalla possibile presunzione di esistenza dell’atto, sono nulli a loro volta;

–     le motivazioni che precedono sono state ampiamente rappresentate e documentate dal Consigliere Giuseppe Cusato, nel corso della seduta consiliare del giorno 12 agosto 2011;

–     che i consiglieri di maggioranza non hanno inteso, con atto di irresponsabilità, tenere in debita considerazione le argomentazioni inconfutabili di illegittimità addotte ed hanno ratificate le citate delibere;

 INTERROGANO

il Signor Sindaco per sapere se:

  • l’organo deliberante ha assunto o stia per assumere alcuna risoluzione  finalizzata a sanare l’illegittimità grave delle delibere in questione.

INVITANO

Lo stesso Signor Sindaco a trasmettere copia della presente interrogazione e della relativa risposta scritta, formulata ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 46 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, nonchè delle delibere di Giunta nr. 81 del 27/072011 e nr. 84 del 02/08/2011, e delle delibere di rispettiva ratifica del Consiglio Comunale nr. 21 e nr.22 del 12 agosto 2011,  alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria  ed alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria di Catanzaro, per le valutazioni e l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Gerace, 29 settembre 2011

I Consiglieri Comunali

Angelo Gratteri – Gerace Prima di Tutto                Giuseppe Cusato – Il Bene in Comune

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